La seconda sezione penale della Corte di Cassazione, dichiarando inammissibile il ricorso proposto dall’imputata S.L., ha reso definitiva la condanna inflitta a quest’ultima dalla Corte di Appello di Caltanissetta, e posto fine ad una vicenda giudiziaria iniziata nel 2006 a seguito di denuncia querela presentata dalla canicattinese C.C., di 87 anni. In particolare, nel 2006 la C.C., presentava formale denuncia nei confronti dell’imputata e del marito di quest’ultima, perché si erano appropriati della somma di 70.000 euro di proprietà della denunciante, attraverso una serie di movimentazioni effettuati su un conto corrente bancario cointestato tra loro, arrecando all’anziana signora un danno di rilevante gravità. A seguito delle indagini difensive svolte dal legale della persona offesa, avvocato Rosario Didato, era emerso che i due avevano all’insaputa di C.C.,, cointestataria del conto bancario e unica proprietaria delle somme derivanti da altro c/c intestato alla denunciante e al di lei marito, eseguito una serie di movimentazioni a loro esclusivo favore e, circostanza ancor più rilevante a riprova della loro responsabilità penale, fatto transitare parte delle somme in un conto corrente acceso, successivamente, presso la medesima filiale ed intestato, soltanto, ai due coniugi denunciati.
Chiuse le indagini preliminari, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Enna, territorialmente competente, emetteva decreto di citazione diretta a giudizio dei coniugi querelati dalla persona offesa, costituitasi parte civile per mezzo dell’avv. Didato, dinanzi il Tribunale penale di Enna che, all’esito dell’intensa istruttoria dibattimentale, dichiarava non doversi procedere nei confronti di S.A., perché il reato a lui ascritto si era estinto per morte del reo, mentre S.L., veniva dichiarata responsabile del reato di concorso in appropriazione indebita, aggravato per avere cagionato alla persona offesa un danno patrimoniale di rilevante gravità, e, per l’effetto, condannata alla pena di 6 mesi di reclusione ed 600 euro di multa, oltre al pagamento delle spese processuali e di una provvisionale di 5.000 euro in favore della parte civile. Tale decisione è stata parzialmente confermata dalla Corte di Appello di Caltanissetta (relatore dott. Tomaselli) che, in accoglimento dell’appello proposto dall’imputata appellante, ha ridotto la pena precedentemente inflitta a 5 mesi di reclusione ed 500 euro di multa e, in accoglimento dell’appello incidentale proposto dalla parte civile, ha aumentato la provvisionale a 20.000 euro sentenza confermata, in data 10 gennaio 2014, dalla seconda sezione penale della corte di cassazione che ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dalla S.L., oltre a condannarla al pagamento delle spese processuali e alla rifusione in favore della canicattinese delle spese del grado liquidate in complessivi 3.500 euro oltre accessori come per legge.
Adesso l’anziana C.C., sempre per mezzo dell’avv. Rosario Didato, potrà promuovere per conto della persona offesa dinanzi il Tribunale civile di Enna l’azione civile per il riconoscimento e la quantificazione dei danni patiti dalla persona offesa a seguito dei fatti accertati definitivamente in sede penale.