L’AGEA rende noto l’Attuazione dei regolamenti (CE) n. 491/2009 del Consiglio e n. 555/2008 della Commissione – regime del premio all’estirpazione dei vigneti. Comunicazione ai richiedenti degli esiti di accoglimento delle domande di aiuto.
Per la definizione della graduatoria, in applicazione dell’art. 6 del D.M. 23 luglio 2008 e tenuto conto di quanto previsto dall’art. 85 vicies, par. 5, lettera b), del Reg. (CE) n. 491/2009, sono stati utilizzati i seguenti criteri:
- 10 punti ai “viticoltori” che estirpano l’intera superficie vitata aziendale;
- 3 punti ai “viticoltori” con età superiore ai 60 anni;
- 2 punti ai “viticoltori” con età compresa tra 55 ed i 60 anni;
- a parità di punteggio, è favorito il richiedente più anziano;
- nel caso di società, si considera l’età del rappresentante legale.
Si ricorda infine che, ai sensi dell’art.72 del Reg. CE n. 555/2008, il premio è versato agli agricoltori previa verifica dell’avvenuta estirpazione dei vigneti delle domande accolte. Al fine di consentire alla scrivente Agea di attivare i controlli in loco per la verifica dell’avvenuto estirpo, i viticoltori dovranno far pervenire, presso il CAA o la Regione/PA dove è stata presentata la domanda di aiuto, la “richiesta di collaudo” entro 10 giorni lavorativi dal completamento delle operazioni e comunque entro e non oltre l’8 giugno 2010, con l’indicazione della data di completamento delle operazioni di estirpazione, utilizzando l’apposita applicazione predisposta sul portale SIAN.
Al riguardo si sottolinea che per beneficiare dell’aiuto, l’estirpazione del vigneto deve riguardare l’intera pianta della vite, comprese le radici (NB: non è sufficiente il solo taglio della parte aerea).
Qualora, invece, non pervenisse la “richiesta di collaudo” entro il termine suddetto – tenuto conto che l’amministrazione non sarà posta in grado di poter eseguire un adempimento previsto come obbligatorio ai fini del pagamento dell’aiuto – la domanda non potrà essere pagata.