Diffida all’utilizzazione dei fondi trasferiti da Nuove Energia, pari a € 6.000.000,00 come misura di compensazione ai sensi e per gli effetti della convenzione Rep. N. 15 del 20/02/2010.
Il sottoscritto Prato Giuseppe, Consigliere Comunale di Porto Empedocle, manifesta la propria preoccupazione per un eventuale uso improprio ed affrettato delle somme già trasferite dalla società Nuove Energie, pari a € 6.000.000,00, al Comune di Porto Empedocle.
I fondi trasferiti da Nuove Energia, pari a € 6.000.000,00 come misura di compensazione ai sensi e per gli effetti della convenzione Rep. N. 15 del 20/02/2010, che recita “Il contributo sarà corrisposto come segue: 1) 6 milioni di euro entro 30 giorni dall’avvio del cantiere, a valere per il primo anno solare dell’avvio del cantiere.”
Considerato che, il TAR Lazio ha annullato l’iter delle autorizzazioni per la realizzazione dell’impianto, e pertanto sarebbe illegittimo iniziare i lavori privi di autorizzazioni, d’altronde la semplice recinzione di un’area demaniale in concessione, non può costituire inizio dei lavori per la realizzazione di un impianto di gassificazione, infatti è stato posto in essere un “atto di anticipata occupazione delle aree demaniali, in virtù della scadenza della concessione dell’area demaniale”.
Considerato che, codesta amministrazione con nota n. 690 del 02/02/2010 ha comunicato alla società Nuove energie che con Delibera di Giunta n. 6 del 15/01/2010 sono state previste, nella parte entrate, i 6.000.000 € che dovevano essere corrisposti entro 30 giorni dall’avvio del cantiere.
Considerato che, con nota n. 9/Gab del 02/07/2010 è stata chiesta una anticipazione del primo pagamento, la società Nuove Energie ha posto delle condizioni per la concessione di tale anticipazione, affermando che: 1) qualora il TAR Lazio annulli o sospenda il Decreto autorizzativo successivamente all’erogazione dell’anticipazione, questa sarà recuperata mediante compensazione con i tributi locali dovuti al Comune dalle società del Gruppo Enel.
Considerato che, con nota n. 4368 del 09/07/2010, codesta amministrazione ha accettato le condizioni poste dalla società Nuove Energie.
Considerato che, la società Nuove Energie, con nota n.15374 del 04/11/2010, ha comunicato “l’inizio delle attività in sito, con l’effettuazione della recinzione delle aree in concessione e di altri lavori necessari per la predisposizione del cantiere”.
La società Nuove Energie di fatto ha comunicato la sola recinzione dell’area e alcuni lavori necessari per la predisposizione del cantiere, e non l’avvio del cantiere, quindi ne deriva che, se il Consiglio di Stato dovesse confermare la sentenza del TAR Lazio, la convenzione sottoscritta dalle parti cesserebbe di produrre effetti, per cui permane il rischio che il Comune di Porto Empedocle dovrebbe restituire i 6 milioni di euro, altrimenti un comportamento contrario sarebbe da inquadrare in quello che il codice civile definisce come ingiusto arricchimento da parte dell’ente pubblico in danno ai privati. Già di fatto, la sentenza del TAR Lazio, con la quale annulla il procedimento di autorizzazione, ha reso nullo tutto il procedimento autorizzativo.
La convenzione sottoscritta da Nuove Energie e Comune di Porto Empedocle altro non è se non un negozio giuridico bilaterale sottoposto a condizione sospensiva e a clausola risolutiva.
Ciò significa che siamo dinnanzi a un contratto che prevede delle prestazioni e delle controprestazioni delle parti ma soprattutto ad un contratto che prevede alla sua lettera G) che l’efficacia e la conseguente attuazione della presente convenzione e delle misure in essa previste è subordinata al preventivo rilascio di tutte le autorizzazioni, permessi e concessioni necessari alla realizzazione ed all’esercizio del terminale.
Considerato che la società NUOVE ENERGIE, ha preannunciato ricorso avverso il Consiglio Di Stato, è pacifico pensare che la sentenza definitiva non si preannuncia in tempi rapidi. Pertanto una bocciatura definitiva del Consiglio di Stato, costringerebbe la società Nuove Energie, qualora ne avesse interesse, a iniziare ex novo il procedimento autorizzativo.
Considerato che la convenzione si conclude dando atto del fatto che la stessa è sottoposta a condizione sospensiva ed a clausola risolutiva la quale prevede che la convenzione si risolve nel caso in cui siano decorsi 24 mesi dalla sottoscrizione senza che i lavori siano stati avviati.
Pertanto, alla luce dei fatti, non si può escludere la possibilità della restituzione delle somme incamerate dal Comune versati dalla società Nuove Energie.
Pertanto si impone un comportamento finalizzato a tutelare l’interesse supremo dell’Ente Pubblico, comportamenti improntati sul senso di responsabilità e di cautela, per evitare di esporre il Comune in una condizione di dissesto finanziario, con gravissime conseguenze, non solo sull’Ente Pubblico, ma anche nei confronti dei cittadini di Porto Empedocle.
In virtù di quanto evidenziato, si DIFFIDA l’Amministrazione Comunale all’utilizzo dei fonti versati dalla società Nuove Energie a titolo di misure compensative.
Al Direttore/Segretario Generale e al Dirigente Patrimonio e Finanze, si chiede di certificare se sono già stati impegnati ovvero spesi, risorse finanziarie trasferite dalla società Nuove Energie. Qualora ci siano stati impegni di spesa con le risorse delle misure compensative, si chiede di elencare l’oggetto e il numero delle delibere ovvero le determinazioni Sindacali e/o Dirigenziali.
Al Collegio Revisori dei Conti, si chiede di relazionare in merito all’eventuale utilizzazione dei fondi, tenendo conto agli, eventuali, impegni di spesa e alle date di trasferimento delle risorse economiche.
Alla Società NUOVE ENERGIE s.r.l. si chiede a che titolo hanno effettuato i trasferimenti; se i 6.000.000 € sono stati donati definitivamente al Comune di Porto Empedocle senza chiederne la restituzione alla scadenza della convenzione, qualora l’impianto non si dovesse realizzare, ovvero se avvierà le procedure per recuperare quanto, incautamente, versato al Comune.
All’Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica, si chiede di verificare la correttezza e la legittimità delle procedure, inviando un commissario ad acta presso il Comune di Porto Empedocle.
Consapevole di aver evidenziato un gravissimo rischio e pericolo finanziario per il Comune di Porto Empedocle, con la speranza di un intervento dei soggetti in indirizzo, per evitare di mettere a repentaglio la stabilità economica e finanziaria dell’Ente, aggravata dall’approssimarsi della prossima scadenza elettorale, la quale potrebbe suggerire spese superflue ed inopportune.
Porto Empedocle lì 11/01/2011 Il Consigliere Comunale
Prato Giuseppe
L’OPINIONE DELL’AVVOCATO – RIGASSIFICATORE E MISURE COMPENSATIVE
La sentenza di questi giorni del TAR Lazio che ha di fatto annullato il decreto autorizzativo dell’impianto di rigassificazione da realizzare nell’area industriale di Porto Empedocle, ha provocato un crescendo di commenti e scontri tra i favorevoli e i contrari all’impianto stesso specie su facebook o attraverso i commenti agli articoli on line che trattano l’argomento.
Sono stati toccati tutti gli aspetti dell’impianto stesso, la regolarità del procedimento, la sua pericolosità, la sua vicinanza al parco archeologico della valle dei templi, le misure compensative riconosciute al comune di Porto Empedocle.
Ed è su questo ultimo aspetto che intendo soffermare l’attenzione al fine di comprendere, carte alla mano, di cosa stiamo parlando e quali possono essere gli effetti di una sentenza che boccerebbe in via definitiva il progetto.
Il venti febbraio del 2009 la società Nuove Energie s.r.l. rappresentata dal suo amministratore delegato, ing. Giuseppe Luzzio, da una parte e il Comune di Porto Empedocle, rappresentata dal suo Sindaco pro-tempore dott. Calogero Firetto, hanno sottoscritto una “CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL TERMINALE DI RIGASSIFICAZIONE DI PORTO EMPEDOCLE”.
In tale convenzione, dopo avere premesso che la Nuove Energie intende realizzare nell’area portuale del Comune di Porto Empedocle un terminale di rigassificazione di gas naturale liquefatto (GNL) con le relative opere connesse e che il Comune di Porto Empedocle ritiene prioritaria la realizzazione di progetti industriali in grado di coniugare la salvaguardia dell’ambiente e del territorio con le esigenze di sviluppo sociale, industriale e turistico ed intende sostenere il progetto in considerazione della sua valenza sinergica con lo sviluppo del territorio e la riqualificazione dell’area portuale, le parti assumevano degli impegni reciproci.
In particolare la società Nuove Energie, subordinatamente all’avveramento delle condizioni sospensive indicate al punto G) della convenzione, le quali stabilivano che l’efficacia e la conseguente attuazione della convenzione e delle misure in essa previste è subordinata al preventivo rilascio di tutte le autorizzazioni, permessi e concessioni necessarie alla realizzazione ed all’esercizio del terminale nonché all’effettivo avvio dei lavori di costruzione, si impegnava a corrispondere al Comune, a partire dall’avvio dei lavori di cantiere, un contributo da destinare a interventi a vantaggio della collettività.
Il contributo previsto dalla convenzione consiste in euro 6 milioni da corrispondere entro 30 giorni dall’avvio del cantiere a valere per il primo anno solare dall’avvio del cantiere, ulteriori 3 milioni di euro anno per il secondo ed il terzo anno solare.
Ancora la convenzione prevede che a partire dall’entrata in esercizio e per la durata dell’esercizio commerciale dell’impianto, un contributo annuo di 1,8 milioni di euro annui.
Inoltre la società Nuove Energie si impegna a mettere a disposizione a titolo gratuito fluido freddo a confine del terminale per la realizzazione di una piattaforma del freddo nonché l’acquisto a titolo oneroso dello 0.5 % del capitale sociale di Nuove Energie.
Infine la convenzione prevede altre misure compensative quali la riqualificazione del porto, l’effettuazione di dragaggi nell’area portuale, la conversione a gas della centrale Enel.
Il comune di Porto Empedocle, da parte sua, si impegnava a porre in essere tutto ciò di sua competenza per la realizzazione dell’impianto ivi compreso il parere favorevole in sede di conferenza di servizi.
La convenzione si conclude dando atto del fatto che la stessa è sottoposta a condizione sospensiva ed a clausola risolutiva la quale prevede che la convenzione si risolve nel caso in cui siano decorsi 24 mesi dalla sottoscrizione senza che i lavori siano stati avviati.
Dopo di che vi sono tre passaggi salienti della vicenda che ne caratterizzano la particolarità e che sono state poi alla base delle forti critiche.
Nel febbraio 2010 il Direttore Generale del Comune di Porto Empedocle invia una nota a Nuove Energie comunicando che nello schema di Bilancio di previsione 2010, approvato dalla Giunta con deliberazione n. 6 del 15/01/ 2010 è stato previsto nella parte entrata l’importo di 6 milioni di euro che dovevano essere corrisposti entro 30 giorni dall’avvio del cantiere per la realizzazione del terminale. Ed effettivamente fu sulla base di questo importo che è stato redatto e votato il bilancio di previsione 2010.
Successivamente, con nota del 6 luglio 2010 la società Nuove Energie s.r.l., a seguito della richiesta del Comune di Porto Empedocle inviata il 2 luglio precedente, di procedere ad una anticipazione del primo pagamento previsto dalla convenzione, confermava la propria disponibilità a tale anticipazione fermo restando che qualora il TAR Lazio annullasse o sospendesse il Decreto autorizzativo successivamente all’erogazione dell’anticipazione, questa sarà recuperata mediante compensazione con tributi locali dovuti al Comune dalle società del Gruppo Enel.
Ed in effetti nel luglio 2010 la società Nuove Energie procede al bonifico in favore del Comune di Porto Empedocle della somma di 1,2 milioni di euro.
Infine, il terzo momento saliente, risale al novembre 2010 in cui la società Nuove Energie, dopo avere comunicato l’inizio dei lavori prima ancora del pronunciamento del TAR Lazio, ha proceduto ad accreditare la residua somma di 4,8 milioni di euro a saldo delle compensazioni previste in sede di convenzione e da versare al momento dell’inizio dei lavori.
Dopo tutto ciò arriva l’imprevista sentenza del TAR Lazio che ha sconvolto tutti i programmi sia di Nuove Energie sia del Comune di Porto Empedocle.
E allora cerchiamo di capire quale può essere l’effetto se tale sentenza dovesse essere confermata dal Consiglio di Stato.
La convenzione sottoscritta da Nuove Energie e Comune di Porto Empedocle altro non è se non un negozio giuridico bilaterale sottoposto a condizione sospensiva e a clausola risolutiva.
Ciò significa che siamo dinnanzi a un contratto che prevede delle prestazioni e delle controprestazioni delle parti ma soprattutto ad un contratto che prevede alla sua lettera G) che l’efficacia e la conseguente attuazione della presente convenzione e delle misure in essa previste è subordinata al preventivo rilascio di tutte le autorizzazioni, permessi e concessioni necessari alla realizzazione ed all’esercizio del terminale.
La conseguenza, se il Consiglio di Stato dovesse confermare la sentenza del TAR Lazio, cosa a mio modesto parere probabile per le ragioni che ho spiegato nel precedente articolo sull’argomento, è che la convenzione sottoscritta dalle parti finirebbe di produrre effetti per cui il Comune di Porto Empedocle dovrebbe restituire i 6 milioni di euro altrimenti un comportamento contrario sarebbe da inquadrare in quello che il codice civile definisce come ingiusto arricchimento da parte dell’ente pubblico.
Impropria sembra l’affermazione letta in questi giorni su un quotidiano regionale secondo la quale i 6 milioni di euro rientrerebbero nel rischio di impresa della società Nuove Energie poiché tale somma non è stata un investimento di quest’ultima che ne giustificherebbe la perdita come rischio di impresa bensì si è trattato di una anticipazione sulla base di un contratto che se inefficace dovranno essere restituiti.
Salvo che la società Nuove Energie s.r.l., con un atto di grande generosità che non è tipico delle società di capitale tese al profitto d’impresa, non intenda donare le somme al Comune di Porto Empedocle.
Ma il tenore della convenzione e soprattutto le note successive inviate da Nuove Energie al Comune di Porto Empedocle lasciano intendere tutto il contrario.
Infatti già nel luglio passato la Nuova Energie, procedendo al bonifico del primo 1,2 milioni di euro faceva sapere che nel caso in cui il terminale non fosse stato realizzato il Comune avrebbe dovuto restituire le somme attraverso compensazioni con tributi locali dovuti dalle società del Gruppo Enel. Cosa significa ciò in termini elementari?
Significa che nel caso in cui il Consiglio di Stato dovesse confermare la sentenza del TAR Lazio e la società Nuove Energie decidesse di richiedere indietro quanto anticipato il Comune di Porto Empedocle si troverebbe in grave imbarazzo economico specie se nel frattempo ha già speso il denaro.
Infatti, in quel caso l’amministrazione in carica, sostanzialmente, avrebbe già speso parte rilevante delle entrate locali dei prossimi anni. Sarà un serio problema per gli anni a venire poiché sostanzialmente l’ente non avrà più, per alcuni anni, parte delle proprie entrate. Ma sarà un problema delle future amministrazioni.
Non ci resta che sperare in un atto di generosità di Nuove Energie sempre che il Consiglio di Stato non riformi la sentenza del TAR Lazio.
Cordialmente
Avv. Giuseppe Aiello