Per la vicenda di un pub il Tribunale amministrativo regionale ha condannato il Comune di Agrigento. R.M. di 28 anni di Agrigento, gestore di un pub, aveva avanzato una richiesta di concessione di suolo pubblico comunale per la sistemazione all’esterno del locale di tavoli e sedie. Dopo un anno ancora il relativo procedimento non risultava perfezionato. Il giovane agrigentino proponeva allora un ricorso davanti al Tar sicilia contro il Comune di agrigento, con il patrocinio dell’avv. Girolamo Rubino, per la declaratoria dell’illegittimità del silenzio- inadempimento formatosi sulla richiesta avanzata e con richiesta di nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inadempienza. Già in prima battuta il Tar Sicilia aveva dato torto al comune di Agrigento, dichiarando l’illegittimità del silenzio-rifiuto e nominando commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inadempienza il segretario generale del Comune, condannandol’ente al pagamento delle spese giudiziali, liquidate in mille euro, oltre iva e cassa di previdenza forense. Il segretario generale del Comune di Agrigento nella qualità di commissario ad acta nominato dal Tar convocava una conferenza di servizi senza invitare, però, la ditta richiedente; in esito a tale conferenza di servizi rigettava la richiesta presentata, senza preventivamente comunicare alla ditta richiedente i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza. La ditta agrigentina proponeva pertanto un nuovo ricorso davanti al Tar Sicilia contro il Comune di Agrigento, con il patrocinio degli avvocati Rubino e Impiduglia, per l’annullamento del provvedimento di rigetto adottato dal commissario ad acta. Il Tar Sicilia Palermo , sez. 3, Presidente facente funzioni Federica Cabrini, relatore Maria Cappellano, ritenendo fondata la censura inerente la mancata comunicazione preventiva dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, ha accolto anche il nuovo ricorso, annullando il provvedimento adottato dal commissario ad acta e condannando nuovamente il Comune di Agrigento al pagamento delle spese di giudizio, liquidate anche stavolta in mille euro, oltre iva e cassa di previdenza forense. Per effetto della sentenza del Tar si dovrà riaprire il procedimento inerente la richiesta di concessione di suolo comunale mediante convocazione di una nuova conferenza di servizi, a meno che il Tar non decida di sostituire il commissario ad acta già nominato.