La ricostruzione del rapporto genitori-figli può passare attraverso il provvisorio affidamento dei minorenni ai servizi sociali con contestuale collocamento presso un parente. Lo sostiene la Corte d’appello di Caltanissetta nell’ambito di un giudizio di separazione di coniugi. Nei fatti, i figli minorenni delle parti rifiutano qualunque contatto con la madre, accusata di averli abbandonati e di nutrire sentimenti di avversione nei confronti del loro padre; questi, a sua volta, è descritto dal consultorio familiare come persona che non ha saputo adeguatamente tutelare i figli, i quali, in una sorta di capovolgimento di ruoli, sono divenuti suoi difensori invece che soggetti da proteggere. La situazione rende quindi impossibile un affidamento condiviso per l’incapacità dei coniugi di darvi corso. Inoltre, la corte nissena rifiuta l’idea che, in caso di separazione dei coniugi, il giudice si trovi di fronte all’alternativa secca dell’affidamento condiviso o esclusivo dei figli minorenni; e la via d’uscita in situazioni ritenute ancora recuperabili, come quella di cui si discute, è rinvenuta nella norma di chiusura che attribuisce al giudice il potere di adottare «ogni altro provvedimento relativo alla prole» in aggiunta a quelli indicati dalla norma. Così il giudice può disporre che i figli siano provvisoriamente affidati a terzi e collocati presso soggetti diversi dai loro genitori. Da ciò consegue che l’assegno posto a carico del genitore per mantenere i figli va versato nelle mani del soggetto con il quale i minorenni convivono, in questo caso gli zii, essendo loro a dover provvedere alla loro cura quotidiana.