Abbiamo voluto dare un quadro completo delle disposizioni riguardanti la cosiddetta ” Fase due” che viene sintetizzata dalla Regione Sicilia in 18 articoli che comprendono tutte le disposizioni emanate e riferiti ai comportamenti da tenere durante questa fase di allargamento delle misure restrittive fin qui adottate. Ci teniamo a precisare come si è più volte sentito che non si tratta di un ritorno alla normalità, tutt’altro. Si tratta solamente di un timido tentativo di allargamento dei confini in termini di azioni da compiere atte a tastare la reazioni che il virus potrà avere in termini di contagio. Pertanto vi invitiamo a leggere le disposizioni onde evitare di incorrere in multe e sanzioni
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 (recepimento delle disposizioni nazionali)L’Ordinanza contingibile e urgente n. 17 del 18 aprile 2020 è efficace fino alla mezzanotte del 3 maggio 2020.Sono, pertanto, abrogate tuttele precedenti Ordinanze, rimanendo in vigore esclusivamente le disposizioni esplicitamente richiamate nella presente.Nel territorio della Regione Siciliana hanno integrale efficacia le misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26aprile 2020.Le limitazioni di ingresso e uscita dal territorio della Regione Siciliana restano invariate e sono disciplinate dal decreto n.183 del 29aprile 2020del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro della Salute, e sue eventuali modificazioni e integrazioni.
TITOLO II MISURE SPECIFICHE DI ATTUAZIONE DEL DPCM 26APRILE 2020
Art. 2 (disposizioni in materia di trasporto pubblico)Nei mezzi di trasporto pubblico urbano è consentito l’accesso ai passeggeri nella misura massima del 40%dei posti omologati e, comunque, garantendoil rispetto della distanza minima di un metro tra gli stessi. Lo spazio riservato al conducente del mezzo deve essere opportunamente delimitato.Sono efficaci, inoltre, in materia di servizio di trasporto marittimo regionale, le disposizioni di cui all’articolo 4 e relativi allegati dell’Ordinanza n°5 del 13 marzo 2020.
Art. 3 (norme in materia di manutenzione e conduzione di terreni ed aree verdi)È consentita, in quanto riconducibile a “situazione di necessità” finalizzata a sopperire alle esigenze alimentari ed ai lavori di manutenzione per la prevenzione degli incendi, l’attività non imprenditoriale essenzialealla conduzione di terreni agricoli e alla cura degli animaliivi custoditi. Per le finalità di cui al comma precedente, l’uscita nell’ambito del medesimo territorio comunaleoinquello di un altro Comuneè consentita una sola volta al giorno e ad un massimodi due componentidel nucleo familiare, ovvero ad un soggetto all’uopo delegato.È, altresì, autorizzata l’attività di manutenzione di aree verdi e naturali, pubbliche e private.Le attività di cui al presente articolo sono consentite solo nei giorni feriali.
Art. 4 (disposizioni in favore delle persone con disabilità)Èconsentito,in caso di necessità, alle persone affette da disabilità intellettive, relazionali e/o motorie, con l’assistenza di un accompagnatore, compiere una uscita giornaliera di breve durata e in prossimità della propria abitazione, ovvero presso i luoghi pubblici indicati nell’articolo 1, lett.e)del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26aprile 2020, nei modi e termini ivi specificati.In recepimento integrale delle disposizioni di cui all’art. 8 delDPMC citato, l’Assessorato regionale della Salute assumeiprovvedimenti necessariin ordine alla riapertura dei centri semiresidenziali e dellealtre strutture destinate ad erogare prestazioni socio-assistenziali alle persone disabili, avuto riguardo allaadozione di protocolli sanitari per limitare la eventuale diffusione dell’epidemia.
Art. 5 (disposizioni in materia di animali di affezione e servizio di tolettatura)Gli spostamenti con l’animale di affezione, per le sue esigenze fisiologiche, sono consentiti solamente in prossimità della abitazione.È consentita, altresì,l’attività di tolettatura degli animali, purchè il servizio sia svolto previo appuntamento e senza alcun contatto diretto tra le persone mediante la modalità “consegna dell’animale, tolettatura –ritiro dell’animale”. Devono essere garantiti dall’esercente tutti i dispositivedi protezione individuale edil distanziamento interpersonale.
Art. 6 (spostamenti presso il proprio domicilio, abitazione o residenza)Sono consentiti, nell’ambito del territorio della Regione Siciliana, gli spostamenti per il trasferimento “stagionale”nelleabitazioni diverse da quella principale, sia individuale che del nucleo familiare convivente. Gli spostamenti sono vietati nei giorni domenicali e festivi.
Art. 7 (visiteaicimiteri)I sindaci hanno la facoltà di disporre l’apertura dei cimiteri, a condizione che possano essere assicurateadeguatemisure organizzative perevitare assembramento di visitatorie per garantire la distanza interpersonale.
Art. 8 (attività sportiva)È consentita l’attività sportiva in forma individuale, ovvero con un accompagnatore per i minori e le persone non autosufficienti, compresa la c.d. pesca sportiva, purchè nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale e delle norme relative al contenimento del contagio.Icircoli, le società e le associazionisportivesono autorizzati all’espletamento delle proprie attività, purchè in luoghi aperti. Atitolo esemplificativo e non esaustivo,tale disposizione si applica alle seguenti discipline:tennis, ciclismo, canoa, canottaggioe vela, equitazione, atleticae golf. I rappresentanti legali delle strutture predette sono tenuti a: a)comunicare l’inizio delle attivitàal Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria Provinciale competente per territorio; b) dichiarare diessere nelle condizioni di garantire la sanificazione periodica degli spogliatoi e degli spazicomuni; c) autocertificare la sussistenza dei requisiti di rispetto delle regole precauzionali secondo la circolare che verrà emanata dall’Assessorato regionale della Salute entro 24 dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza.
TITOLO III MISURE URGENTI PER LOSVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
Art. 9(disposizioni comuni per lo svolgimento delle attività produttive industriali e commerciali)Tutte le attività produttive industriali e commerciali individuate dagli allegati 1, 2 e 3 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26aprile 2020 sono consentite nel territorio della Regione Siciliana, secondo le modalità specificate nel medesimo Decreto.Sono, quindi, autorizzate, previa comunicazione al Prefetto,anche le attività di:a)ristoranti, gelaterie, pasticcerie, bar e pub solo con asporto oconsegna a domicilio,con l’obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di un metro, il divieto di consumare i prodotti all’interno dei locali edi sostare nelle immediate vicinanze degli stessi; b)manutenzione e riparazionedelle imbarcazionida parte del proprietario o del marinaio con regolare contratto di lavoro, nel rispetto delle norme di sicurezza relative al contenimento del contagio da Covid-19. Tale attività è consentita solo nei giorni feriali;c) consegna delle imbarcazioni, compreso lo spostamento dal cantiere all’ormeggio,manutenzione, vigilanza, pulizia e sanificazione degli arenili, ivi compreso l’allestimento, il montaggio elamanutenzione deipontili e delle strutture amovibili;e) manutenzione,montaggio e allestimento degli stabilimenti balneari, nonché la pulizia della spiaggia di pertinenza. L’impresa esecutrice è tenuta a garantire nelle aree di cantiere il rispetto delle normative di settore, il distanziamento interpersonaleed ogni altra misura finalizzata alla tutela dal contagio, avendo anche cura di interdire l’accesso ai non addetti ai lavori;f)commercio, anche al dettaglio, di prodotti florovivaistici quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo,semi, piante, fiori ornamentali, piante in vaso, fertilizzanti.
Art. 10(norme sulla chiusura nei giorni festivi e autorizzazione alla consegna adomicilio e all’asporto)Èdisposta la chiusura al pubblico nei giorni domenicali di tutti gli esercizi commerciali attualmente autorizzati, fatta eccezione per le farmacieeper le edicole. Per domenica10 maggio2020è consentitala venditadi prodotti florovivaistici di cui al superiorearticolo 9, comma 2, let. f).Èautorizzatonelle superiori giornate domenicali il servizio di consegna a domicilio e di asporto dei prodotti alimentari e affini, nonché dei combustibili per uso domesticoe per riscaldamento.Per la soladomenica10 maggio 2020 il servizio a domicilio è consentito anche aicommercianti di prodotti florovivaistici.
TITOLO IV MISURE URGENTI IN MATERIA DI PREVENZIONE SANITARIA
Art. 11(disposizioni per i soggetti che rientrano nel territorio della Regione)Ferme le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 3, della presente Ordinanza, chiunque faccia ingresso in Sicilia ha l’obbligo di:a) registrarsi sul sito internetwww.siciliacoronavirus.it, compilando integralmente il modulo informatico previsto; rendere immediata dichiarazione attestante la presenza nell’Isola (comunicandone compiutamente l’indirizzo) al proprio Medico di Medicina Generale o al Pediatra di Libera Scelta, al Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria Provinciale competente per territorio nonché al proprio Comune di residenza o domicilio;b) permanere in isolamento obbligatorio presso la propria residenza o domicilio, adottando una condotta improntata al distanziamento dai propri congiunti e/o coabitanti, curando di aerare più volte al giorno i locali dell’abitazione. I soggetti in isolamento non possono ricevere visite. E’ ammesso soltanto l’accesso di badanti e personale sanitario, a condizione che vengano adottate tutte le precauzioni e le cautele utili adevitare il contagio.I soggetti in isolamento sono sottoposti a tampone rinofaringeo alla conclusione del termine di quarantena. IlDipartimento delle Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico dell’Assessorato della Salute della Regione Siciliana adotta le direttive del caso, secondo le modalità condivise con il Comitato Tecnico-Scientifico per l’emergenza coronavirus di cui alla disposizione n. 2 del 13 marzo 2020 del Presidente della Regione, quale Soggetto Attuatore ex O.C.D.P.C. n.630/2020, anche al fine di adeguare la disposizione di cui al comma che precede ad eventuali modalità di esame autorizzate dall’ISS.
Art. 12(disposizioni per i soggetti positivi in stato di isolamento domiciliare)I soggetti dei quali sia stata accertata la positività al contagio daCovid-19 hanno l’obbligo di:a) comunicare le proprie condizioni di salute al Medico di Medicina Generale o al Pediatra di Libera Scelta e al Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria Provinciale territorialmente competente, secondo le cadenze temporali fissate dai vigenti protocolli di sorveglianza sanitaria;b) permanere in isolamento rispetto agli altri componenti del proprio nucleo familiare, con l’adozione delle medesime cautele indicate all’art. 9, comma 1, lett. b) della presente ordinanza;c) comunicare i nominativi dei propri conviventi, che le Aziende Sanitarie Provinciali provvedono a trasmettere in un apposito “elenco unico giornaliero” alle Prefetture competenti per territorio. L’inadempimento di tale disposizione integra l’ipotesi di grave violazione ex articolo 20, commi 6 e 7, della legge regionale 5del 2009.Alle disposizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 sono tenuti i soggetti coabitanti per la durata di giorni quattordici, decorrenti dalla data di accertamento di positività del contagio. Essi sono sottoposti al tampone rinofaringeo a conclusione del suddetto periodo. Sono esclusi dagli obblighidi cui al precedente comma i soli soggetti conviventi appartenenti alle Forze dell’ordine, alle Forze armate, al servizio sanitario (ivi compreso il personale amministrativo) per i quali non sia stato concesso il lavoro agile (c.d. smart working).
Art. 13 (regime di sorveglianza per lavoratori esenti ex lege dall’isolamento domiciliare)Sono esonerati dall’osservanza degli obblighi di cui all’articolo 9 gli appartenenti alle seguenti categorie:a) operatori sanitari pubblici e privati e quelli dei servizidi pubblica utilità e dei servizi essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n.146;b) appartenenti alle Forze dell’ordine, alle Forze armate, Ivigili del fuoco, il personale appartenente ai ruoli della Magistratura, i titolari di cariche parlamentari e di governo;c) autotrasportatori e personale delle imprese che assicurano la continuità della filiera agro-alimentare e sanitaria;d) lavoratori pendolari e gli equipaggi dei mezzi di trasporto.Il personale delle imprese di opere e servizi connessi alle attività di cui all’allegato 3 del DPCM del 10 aprile 2020 é sottoposto al regime di sorveglianza sanitaria in luogo della quarantena obbligatoria. Le modalità di esecuzione della suddetta sorveglianza e di svolgimento delle attività lavorative, con adeguata protezione individuale e collettiva, sono disciplinate con Decreto dell’Assessore per la Saluten.351 del 24 aprile 2020.Nel caso di sintomatologia respiratoria o esito positivo per Covid-19, i soggetti di cui al comma 1 sospendono l’attività e provvedono ad informare il Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria Provinciale territorialmente competente, ponendosi immediatamente in isolamento presso la propria residenza/domicilio.
Art. 14 (specialistica ambulatoriale e attività extramurarie)Èautorizzata pertutte le branche specialistiche –limitatamente alle prestazioni urgenti e indifferibili, edacondizione del rigoroso rispettodelle misure di prevenzione e contenimento del contagioe degli obblighi di distanziamento interpersonale –lo svolgimento delle attività professionali extramurarie di cui ai codici ATECO 74 (attività professionali scientifiche e tecniche) e 86 (assistenza sanitaria) dell’allegato 3 al DPCM del 26aprile 2020. Sono, altresì, autorizzati–limitatamente alle prestazioni urgenti e indifferibili, ed acondizione del rigoroso rispettodelle misure di prevenzione e contenimento del contagioe degli obblighi di distanziamento interpersonale –itrattamentidi assistenza ambulatoriale e domiciliare e riabilitativo-infermieristica.L’Assessorato regionale della Salute, con propria disposizione, tenuto conto dell’andamento dell’epidemia e delle misure di attuazione individuate previo parere del Comitato Tecnico Scientifico, provvede a dare attuazione ai commi che precedono.
Art. 15 (attuazione del Decreto del Ministro della Salute del 30 aprile 2020)Al fine di dare attuazione alle misure di monitoraggio della evoluzione del contagioepidemicopreviste dal Decreto del Ministro della Salutedel 30 aprile 2020, iDirettori Generali delle Aziende del Sistema sanitario regionale sono tenuti ad inserire, entro 24 ore dalla diagnosi, tutti inuovi casi positivinella piattaforma di sorveglianza nazionale dell’IstitutoSuperiore di Sanitàdi cui all’OCDPC del 27 febbraio 2020. Essi sono, altresì, tenuti adaggiornare tempestivamenteidati sullo stato clinicodei pazientiai fini del calcolo degli indicatori di cui al Decreto.L’inadempimento delle disposizioni che precedono integra l’ipotesi di grave violazione ai sensi dell’art. 20, co. 6 e 7, della legge regionale n. 5 del 2009.
Art. 16(disposizioni inerenti l’attraversamento dello Stretto di Messina)Gli spostamenti dei passeggeri via mareda Messina per Villa San Giovanni e Reggio Calabria e viceversa sono disciplinati dal Decreto n. 183 del 29 aprile 2020, emanato dal Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della Salute, tenuto conto dell’andamento epidemiologico nell’Isola.Tale disciplina, in deroga restrittiva all’art. 1, comma 1 lett. a), ultimo periodo, del DPCM del 26 aprile 2020, consente l’accesso nell’Isola esclusamente “agli appartenenti alle Forze dell’ordine e alle Forze armate, agli operatori sanitari pubblici e privati, ai lavoratori pendolari o per comprovate esigenze di lavoro, gravi motivi di salute e situazioni di necessità”.I lavoratori pendolari che attraversano lo Stretto di Messina devono compilare il modello di cui all’allegato 1 alla presente ordinanza e trasmetterlo al Dipartimento di Protezione Civile della Presidenza della Regione Siciliana, a mezzo mail al seguente indirizzo: lavoratoripendolari@protezionecivilesicilia.it.Entro le 24 ore successive all’invio della dichiarazione, il modello vienerestituito alla mail di provenienza con il “visto” di autorizzazione. Esso deveessere esibito all’atto dell’imbarco al personale addetto al controllo. Copia di ciascuna dichiarazione èinoltrata alla Prefettura di Messina ed al Comune di residenza del richiedente. Il Coordinatore dell’Unità di Crisi Sanitaria Metropolitana di Messina, di concerto con l’ASP territorialmente competente, prosegue con le attività di controllo sanitario agli approdidella Rada San Francesco, della Stazione Marittima e di Tremestieri, nel medesimo Comune. Rimangono in vigore le convenzioni stipulate con le strutture alberghiere ai sensi dell’ordinanza n. 10 del 23 marzo 2020. Ai soggetti previsti dalla predetta Ordinanza si aggiungono i soggetti che non abbiano la possibilità obiettiva di condurre l’isolamento obbligatorio nel rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 9, co. 1 lett. b).
TITOLO VDISPOSIZIONI FINALI
Art. 17 (coordinamento per le attività emergenziali)Continua ad operare, presso la Presidenza della Regione Siciliana, il Coordinamento per le attività necessarie al contenimento della diffusione del Covid-19, istituito con Ordinanza n. 2 del 26febbraio 2020.
Art. 18(disposizioni sulla efficacia dellemisure)Tutte le misure emergenziali di cui al Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020, comprese le attività produttive industriali e commerciali le cui modalità di svolgimento sono disciplinate nell’articolo 2 ed individuate specificatamente negli allegati1, 2 e 3, seppure non richiamate nella presente Ordinanza, devono intendersi pienamente efficaci nel territorio della Regione Siciliana.La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza comporta le conseguenze sanzionatorie previste dalla legge vigente.La presente ordinanza, con validità dal 4 maggio2020 fino al 17maggio 2020 compreso, è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, anche con valore di notifica individuale, e sul sito internetistituzionale. Essa, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, ai Prefetti, ai Comuni e alle ASP. Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di giorni sessanta dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.
Il Presidente MUSUMECI