Il sindaco di Agrigento, Franco Miccichè, ha firmato una nuova ordinanza che regolerà – a partire dal 13 settembre fino al 31 dicembre 2021 – il mondo della movida e del commercio nella Città dei Templi. Il provvedimento sostituisce quello firmato lo scorso giugno e che ha regolato tutte le attività nel periodo estivo. Da domani, dunque, nuove disposizioni. A partire dall’orario di chiusura di bar, ristoranti e locali che sarà – ogni giorno – alle ore 02:00. Resta (così come lo era per l’estate) il divieto di vendita di bevande in vetro per l’asporto e la vendita di alcolici dopo la mezzanotte (a meno che non si consumi nello spazio di pertinenza del locale stesso anche all’esterno e fino a chiusura).

La nuova ordinanza nel dettaglio

Vietata la vendita, per asporto, di bevande contenute in bottiglie e bicchieri di vetro da parte degli esercenti di somministrazione alimenti e bevande, anche dispensate da distributori automatici per motivi di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica. Vietato il consumo o l’abbandono in luogo aperto al pubblico di bevande alcoliche e non. Vietata la vendita per l’asporto di bevande alcoliche e superalcoliche dalle ore 24 fino a chiusura dei locali. Consente dopo le 24 esclusivamente pregi esercizi pubblici (bar e ristoranti) la somministrazione delle bevande alcoliche e superalcoliche per il consumo immediato all’interno del locale o nello spazio esterno di pertinenza. Tutti i locali (bar, ristoranti, esercizi di vicinato alimentare, laboratori artigianali, gelaterie, pizzerie ecc) dovranno chiudere alle ore 02.00.

Obblighi per i titolari dei locali

Vigilare – sia all’interno del proprio locale che nel perimetro esterno dell’area autorizzata, di pertinenza del proprio locale – anche avvalendosi di addetti al controllo dell’utenza, invitando gli avventori a tenere comportamenti che non disturbino, mediante schiamazzi o rumori, ovvero, abusando di strumenti sonori, la quiete pubblica e il riposo delle persone; vigilare, affinché, i frequentatori del locale, nell’area esterna autorizzata, di stretta pertinenza dell’esercizio – non tengano comportamenti che contrastino con le norme igieniche e di tutela dell’ambiente, in conseguenza alla fruizione del locale, proponendo soluzioni idonee per agevolare il rispetto delle norme basilari di rispetto dell’ambiente; attuare le prescrizioni normative relative alla somministrazione di alimenti e bevande e di sicurezza dei luoghi di lavoro; osservare le disposizioni di legge poste a tutela dei minori di età; rispettare rigorosamente i limiti perimetrali dell’area pubblica esterna al locale, regolarmenteconcessa dal Comune, nonché le condizioni imposte dal titolo concessorio, evitando di invadere la parte di suolo pubblico non autorizzato all’occupazione, con sedie, tavolini, fioriere, pedane, ombrelloni, gazebo e altro; assicurare, salvo impedimenti di carattere oggettivo, che dopo l’orario di chiusura dell’esercizio e nei periodi di chiusura per ferie o di chiusura forzata per altri motivi, l’area esterna occupata con tavoli e sedie venga sgombrata o comunque resa inutilizzabile, avendo cura che le relative operazioni, specie se effettuate in orario serale e notturno, si svolgano in modo da non disturbare il riposo delle persone; non permettere, durante gli spettacoli di intrattenimento musicale, che si svolgono con complessi musicali, di far posizionare gli strumenti oltre lo spazio pubblico autorizzato; orientare le casse elettroacustiche verso la direzione del mare per attutire l’espansione del volume dalla parte delle abitazioni; esporre in modo ben visibile agli avventori il paragrafo della presente ordinanza che esplicita gli obblighi particolari a loro carico; attrezzare l’area di pertinenza del locale con idonei raccoglitori di rifiuti.