Nel mese di aprile del 2022 la Questura di Agrigento applicava, ad un cittadino di Racalmuto, la misura di prevenzione personale del foglio di via obbligatorio con divieto di fare ingresso nel territorio del Comune di Grotte per almeno tre anni.

Il provvedimento cautelare personale veniva applicato dalla Questura di Agrigento sulla base del procedimento penale scaturito a seguito dell’incendio che, nell’aprile del 2022, ha interessato sei autovetture parcheggiate tra il Comune di Racalmuto ed il Comune di Grotte causandone la distruzione.

Pertanto, sulla base degli atti di indagine e di una perquisizione presso l’abitazione del cittadino racalmutese indiziato del danneggiamento, la Questura di Agrigento disponeva il divieto di ingresso presso il Comune di Grotte per la durata di tre anni.

Il TAR di Palermo, sez IV presieduto dal dott Francesco Bruno, consigliere dott.ssa Anna Pignataro e dalla dott.ssa Giulia La Malfa estensore, con sentenza n. 2419/2024 del 9 agosto, in accoglimento del ricorso proposto dall’Avv. Giuseppe Bongiorno e dall’Avv. Luigi Fazio Gelata ha annullato il provvedimento della Questura di Agrigento, ritenendolo illegittimo per carenza di motivazione e difetto di istruttoria.

In particolare, sulla base dei motivi di ricorso il TAR di Palermo accertava come il provvedimento della Questura richiamasse esclusivamente gli atti di indagine dell’Autorità penale senza, però, individuare concretamente gli elementi indiziari che consentissero di ricondurre l’evento incendiario al cittadino originario di Racalmuto.

In accoglimento del ricorso, infatti, il TAR di Palermo ritenendo fondati i motivi formulati dagli Avv.ti Bongiorno e Fazio, accertava che “Il provvedimento impugnato non contiene infatti alcun riferimento a elementi indiziari tali da giustificare l’attribuzione dei danneggiamenti al ricorrente, ma si conforma acriticamente e automaticamente alla richiesta formulata dai Carabinieri. Agli atti è stato depositato unicamente il verbale della perquisizione eseguita presso il suo domicilio, da cui non emerge tuttavia alcun rinvenimento significativo”

Ed ancora, il Giudice amministrativo siciliano concludeva nei seguenti termini:“il compendio probatorio acquisito è perciò inidoneo a sorreggere la prognosi di pericolosità formulata dalla Questura, che non risulta ancorata ad alcun elemento indiziario che consenta di attribuire il fatto al prevenuto”

Per effetto della sentenza del TAR, quindi, il cittadino racalmutese, sul quale non residuano indizi tali da giustificare provvedimenti limitativi della libertà personale e di movimento, potrà liberamente spostarsi su tutto il territorio nazionale compreso il Comune di Grotte, mentre la Questura di Agrigento dovrà pagare le spese processuali alle quali è stato condannato con la citata sentenza.