Il Comune di Porto Empedocle, con il patrocinio dell’Avv. Girolamo Rubino, ha impugnato avanti al CGARS l’ordinanza cautelare del TAR-Palermo, che ha accolto la domanda cautelare promossa nel ricorso proposto dal RTI I. srl, società mandataria di un raggruppamento di ditte specializzate nel servizio di smaltimento dei rifiuti e di igiene pubblica operanti nell’Agrigentino.

In particolare, nel giudizio innanzi al TAR-Palermo, la I. srl aveva chiesto l’annullamento, previa sospensione degli effetti, della determinazione con cui il Comune di Porto Empedocle aveva ridefinito il complesso dei costi industriali riconoscibili relativi alla proroga del servizio dei RSU, ed altresì era stato determinato di procedere nei confronti del RTI ricorrente al recupero della somma complessiva di € 410.588,91 di costi non sostenibili, da detrarre dal complesso delle somme dovute per il servizio svolto.

Nell’ambito del giudizio di appello l’Avvocato Rubino, nell’interesse del Comune di Porto Empedocle, ha eccepito il difetto di giurisdizione in capo al Giudice Amministrativo, in quanto la controversia oggetto del giudizio presupposto risultava attinente a profili patrimoniali relativi alla fase di esecuzione del rapporto contrattuale e rientrante, dunque, nella giurisdizione del Giudice Ordinario, con conseguente inammissibilità della concessione della tutela cautelare da parte del G.A.

Ebbene, con l’ordinanza del 14.09.2024, il CGARS, ha ritenuto fondato il difetto di giurisdizione sollevato dall’Avv. Rubino, ed in particolare, ha osservato come, nelle more della definizione della controversia in primo grado, la tutela cautelare non avrebbe dovuto essere erogata in favore della I. srl, in quanto i profili della controversia attengono unicamente alla determinazione di corrispettivi contrattuali contesi tra il Comune e la I. srl, i quali, rientrano nella sfera di competenza del Giudice Ordinario.

Pertanto, il CGARS, con la predetta ordinanza ha accolto l’appello cautelare proposto dal Comune di Porto Empedocle, e per l’effetto, in riforma dell’impugnata ordinanza del TAR-Palermo ha respinto l’istanza cautelare concessa in prime cure alla I. srl.; per effetto della citata ordinanza resa dal CGARS il Comune di Porto Empedocle non dovrà dunque corrispondere alcuna somma alla I. srl nelle more del giudizio di merito.