Il giudice del lavoro di Milano, Cecilia Stefanizzi, ha condannato Wind Tre spa ad assumere 226 lavoratori con un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, a far data dall’assunzione nella società cooperativa sociale Call.it del Consorzio Sintesi. Lo rende noto la Fp Cgil.

“Davide ha battuto Golia”
“A tutti sembrava impossibile che 226 lavoratori battessero una multinazionale, come Davide che sconfigge Golia. Noi ci abbiamo creduto. Li abbiamo sostenuti sin dall’inizio, in tutte le sedi e sfidando tutti i pareri contrari, degli altri sindacati e di qualche politico. Ora finalmente è arrivata la sentenza tanto attesa del Tribunale di Milano, che dà ragione alle loro istanze, dopo tante lotte, portate avanti con tenacia e unità. Una decisione che li gratifica dall’ ingiustizia sociale di chi voleva il loro passaggio verso un’altra cooperativa” dicono il segretario generale Fp Cgil Palermo Andrea Gattuso e Michele Morello, coordinatore terzo settore per la Fp Cgil Palermo.

Duecento lavoratori di Palermo
Dei 226 lavoratori, 200 sono di Palermo, gli altri napoletani: si tratta di lavoratrici e lavoratori all’80 per cento con disabilità gravi. Al momento si trovano in cassa integrazione straordinaria. La stipula della convenzione tra Wind Tre, il Consorzio Sintesi e la Regione siciliana obbligava la multinazionale, sin dal 2006, ad assumere i lavoratori al termine del periodo della convenzione, che è scaduta il 31 dicembre 2023, dice il sindacato.

“In tutto erano 377 – dice la Cgil – i lavoratori tra Roma, Napoli e Palermo che gestivano per il call center diverse attività di assistenza ai clienti e back office. In Lazio e Campania, dove esisteva la stessa convenzione, le cose sono andate invece diversamente. In Sicilia abbiamo lottato per dare seguito alla convenzione con la Regione siciliana che diceva che in caso di mancato rinnovo con la coop Call it si dovesse procedere all’assunzione diretta a Wind Tre. Nelle altre due regioni hanno fatto di tutto per rinnovare la convenzione, con l’assunzione dei lavoratori presso un’altra cooperativa, senza la clausola di salvaguardia”.