“Avevamo ragione. L’impianto che la ditta Catanzaro voleva costruire sul nostro territorio non rispettava le condizioni di legge. Il PAUR concesso dalla Regione era viziato alla radice ed era stato concesso dall’Assessorato in violazione di normative che nessuno voleva vedere sebbene l’avessimo ribadito più volte.” Cosi in una nota il sindaco di Montallegro Giovanni Cirillo. “Il TAR di Palermo accogliendo il ricorso del Comune ha riconosciuto fondate tutte le censure che erano state sollevate inizialmente dalla PRO LOCO e successivamente dalla mia Amministrazione. La distanza di legge dal centro abitato non era rispettata, i vincoli ricadenti sull’area non erano rispettati e il TAR se n’è accorto. Ha annullato il PAUR e tutti gli atti presupposti. Sin da candidato alle elezioni per la carica di Sindaco avevo promesso che la problematica dei rifiuti che ha segnato per anni il comune di Montallegro sarebbe stata l’assoluta priorità della mia azione amministrativa perché ho vissuto il disagio dei miei concittadini, ho patitole conseguenze ambientali già legate alla presenza della nota mega discarica e la costruzione di un nuovo mastodontico impianto – che era pronto ad essere realizzato in violazione di legge – avrebbe ulteriormente compromesso la vocazione turistica di un territorio che deve essere tutelato e rilanciato per le straordinarie risorse che possiede. Mi sento di ribadire ai concittadini montallegresi che con la mia Amministrazione si è voltato finalmente pagina e questo successo corale, ottenuto con il sostegno dei tanti chehanno creduto nella mia persona, ne costituisce la conferma”, continua il primo cittadino. “Rivolgo un ringraziamento particolare alla PRO LOCO, ai suoi legali, ai tecnici che hanno con loro collaborato perché è stato grazie allo loro lodevole iniziativa, promossa già prima del mio insediamento, quando tutto sembrava veramente impossibile, che ho trovato tracciata la strada che, oggi, dopo tre anni, ha portato a questo risultato che il TAR ha certificato.”

LA NOTA DELL’AVVOCATO RUBINO IN DIFESA DEL COMUNE DI MONTALLEGRO

Nel 2017 La Ditta Catanzaro Costruzioni srl otteneva dalla Regione Siciliana – Dipartimento del Territorio e dell’Ambiente Ambiente, nonché dai vari Dipartimenti regionali deputati al rilascio delle autorizzazioni i provvedimenti autorizzativi per la realizzazione di un impianto integrato per il trattamento e recupero di Frazione Organica da Raccolta Differenziata (FORD), da realizzarsi nel Comune di Montallegro.
Tali provvedimenti autorizzativi venivano contestati, in un primo momento e sotto vari profili, in sede di conferenza dei servizi dal Comune di Montallegro, sebbene all’esito di detta istruttoria veniva rilasciato in favore della Ditta Catanzaro Costruzioni srl. parere favorevole per la realizzazione dell’impianto.
Conseguentemente, il Comune di Montallegro, in persona del Sindaco Giovanni Cirillo, con il patrocinio degli Avv.ti Girolamo Rubino e Vincenzo Airò, impugnava innanzi al TAR-Palermo tutti i provvedimenti ottenuti dalla Ditta Catanzaro Costruzioni srl., censurando, tra l’altro, il mancato rispetto della distanza minima di 3 km tra il realizzando impianto ed il centro abitato dello stesso comune, come delimitato con la delibera commissariale del 30 del 21 giugno 2021.
Detti difensori rilevavano come i provvedimenti di assenso erano stati rilasciati dalle Amministrazioni regionali competenti a seguito di una falsa rappresentazione delle distanze prodotte dalla Ditta e come tali distanze non avrebbero potuto considerarsi conformi ai criteri di misurazione previsti dal Piano di gestione dei rifiuti adottato con D.P.R.S. 12.03.2021 n. 8, ai sensi dell’art. 8 L.R. 9/2010.
Con ordinanza del maggio 2022, a fronte delle censure mosse dagli Avv.ti Rubino e Airò nell’interesse del Comune di Montallegro, il TAR Palermo fissava l’udienza di merito, ed al contempo, onerava l’Assessorato regionale dell’energia e dei servizi di pubblica utilità e Assessorato del Territorio e dell’Ambiente di esperire incombenti istruttori sulla distanza tra l’impianto in questione e il centro abitato del Comune di
Montallegro, così come definito dalla delibera n. 30 del 21 giugno 2021 del commissario straordinario pro tempore.
Il TAR Palermo, con ordinanza del maggio 2023, ha disposto la verificazione dei luoghi finalizzata all’accertamento dell’effettiva distanza dell’area destinata all’impianto dal centro abitato e rispetto al perimetro di quest’ultimo individuato ai sensi dall’ art. 3 comma 1 punto 8 del nuovo codice della strada d. lgs. n. 285/1992, ed ha nominato verificatore il Preside della Facoltà di ingegneria e architettura dell’Università Kore di Enna, che ha delegato detto incarico al Prof. Ing. Mariangela Liuzzo., ed ha rinviato la discussione della causa nel merito all’udienza del 17 gennaio 2025.
A seguito della disposta verificazione il nominato verificatore ha osservato, in conformità con quanto disposto dalla normativa di settore, che la distanza dal perimetro del centro abitato si intende misurata dalla recinzione dell’impianto e, che nel caso di specie, dall’analisi grafica e planimetrica condotta dallo stesso risulta che l’effettiva distanza dell’area destinata all’Impianto integrato per il trattamento e recupero di frazione organica da raccolta differenziata (Ford) della Ditta Catanzaro Costruzioni. srl. dal centro abitato di Montallegro risulta inferiore alla soglia dei 3 Km.
Ebbene, con sentenza del 29.01.2025, il TAR –Palermo, ha preso atto delle risultanze della disposta verificazione che ha confermato quanto rilevato in giudizio dal Comune di Montallegro in merito al mancato rispetto della distanza minima dei 3 km tra la sede dell’impianto della Ditta Catanzaro e il centro abitato di Montallegro, ed inoltre, ha ritenuto altresì fondata la censura mossa dagli Avv.ti Rubino e Airò in difesa del Comune di Montallegro in merito alla violazione del vincolo boschivo di cui all’art. 10 c. 1 e 2 l.r. 16/1996, in quanto l’impianto in questione è stato localizzato a meno di 200 metri da un ‘area boscata superiore a 10 ettari, dunque i provvedimenti AUA che il PAUR entrambi tempestivamente impugnati dal Comune risultavano affetti da illegittimità sopravvenuta.
Pertanto, il TAR Sicilia –Palermo, con la suddetta pronuncia ha accolto il ricorso proposto dal Comune di Montallegro e, per l’effetto, ha annullato gli atti impugnati, ed ha condannato le Amministrazioni alle refusione delle spese di lite in favore del Comune ricorrente.