La Consulta ha dichiarato costituzionalmente illegittima la norma del decreto Salva Isab che ha stabilito la competenza del Tribunale di Roma per gli appelli contro i provvedimenti del giudice che abbiano negato l’autorizzazione a proseguire l’attività di stabilimenti o impianti sequestrati di interessi strategico nazionale.
La vicenda
La questione risale all’agosto dello scorso anno quando il gip del Tribunale di Siracusa dispose lo stop del conferimento dei fanghi provenienti dalle imprese del Petrolchimico di Priolo, nel depuratore consortile Ias di Priolo, al centro di una inchiesta giudiziaria della Procura di Siracusa per disastro ambientale. Un provvedimento adottato dopo che la Consulta aveva definito incostituzionale il Salva Isab del Governo che aveva sforato i tempi, 36 mesi, per portare a compimento gli indispensabili interventi di risanamento ambientale”.
Il ricorso a Roma grazie alla norma
Il Governo nazionale, attraverso l’Avvocatura di Stato, ha presentato ricorso al Tribunale di Roma, a seguito di quella norma, ma i giudici romani hanno rimandato la palla, ancora una volta, alla Corte suprema. “La norma esaminata presenta profili di manifesta irragionevolezza e produce almeno due gravi incongruenze” si legge in una nota della Corte.
Le ragioni della Corte
In primo luogo, essa attribuisce la competenza al Tribunale di Roma solo per l’impugnazione contro il provvedimento che abbia negato l’autorizzazione a proseguire l’attività produttiva, ma non contro il provvedimento che abbia invece autorizzato l’attività, che resta impugnabile dal pubblico ministero presso il tribunale territoriale. Il che provoca la situazione, del tutto singolare, di una competenza che si radica nell’uno o nell’altro tribunale a seconda dell’esito della decisione impugnata.
In secondo luogo, lo spostamento di competenza per il solo giudizio di impugnazione contro il provvedimento che abbia negato la prosecuzione dell’attività crea le condizioni per lo svolgimento parallelo di diversi procedimenti d’appello, davanti a diversi tribunali, contro i provvedimenti del giudice che ha disposto il sequestro dei medesimi impianti.